Statuto
STATUTO DELLA FONDAZIONE BIGNASCHI NELLA VERSIONE APPROVATA DALLA REGIONE LOMBARDIA NEL 1983
- E’ costituita per volontà della Signora MARIA BIGNASCHI una Fondazione benefica denominata:
“FONDAZIONE BIGNASCHI FELICITA e ENRICO e FIGLI”.
La Fondazione ha sede in Milano, Via Olmetto n.3.
Alla Fondazione, oltre ai beni conferiti dalla Signora Maria Bignaschi in sede dell’atto costitutivo della stessa, competono i beni caduti nella successione della medesima Signora Maria Bignaschi, come da testamento olografo pubblicato con verbale a rogito del Notaio Eugenio Gelpi in data 15 giugno 1981 n.495604/18009 di rep., nonché come da testamento pubblico registrato con verbale a rogito del Notaio Elso Bucchini in data 23 giugno 1981 n.79186/444 di rep. - E’ scopo della Fondazione contribuire alla assistenza degli anziani, dei subnormali e di altri individui bisognosi di assistenza residenti o domiciliati nel Comune di Boffalora sul Ticino e Bernate Ticino o in altri Comuni dell’area ovest della Provincia di Milano, nonché promuovere studi ed iniziative per il miglioramento delle condizioni di vita degli anziani e di altri strati sociali, disagiati e emarginati.
Per la realizzazione di questi fini la Fondazione promuoverà iniziative assistenziali, studi e ricerche in proprio o in collaborazione con altri enti pubblici o privati o con individui nei modi e termini decisi dal Consiglio di Amministrazione, contribuirà inoltre alla realizzazione di un centro assistenziale polivalente nel Comune di Boffalora Ticino, in collaborazione con il Comune stesso e secondo una convenzione e un regolamento da redigersi in seguito in accordo con il Comune di Boffalora Ticino a questo specifico scopo.
La Fondazione è benefica e non ha finalità di lucro, ogni utile derivante dalle attività della Fondazione o ulteriori apporti finanziari e patrimoniali dovrà essere utilizzato per il conseguimento dello scopo sociale e per l’allargamento delle capacità di intervento della Fondazione stessa. - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili e mobili descritti nell’atto di costituzione della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante nonché dai beni immobili e mobili dell’asse ereditario della Signorina Maria Bignaschi.
Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni legali ed erogazioni di quanti abbiano desiderio al potenziamento dell’istituzione.
La Fondazione provvederà al conseguimento dei suoi scopi con le proprie rendite patrimoniali e i contributi di privati ed Enti Pubblici.
I beni immobili della Fondazione potranno essere alienati su decisione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri qualora se ne presentasse la necessità per la realizzazione dei suoi scopi.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più conforme alle finalità della Fondazione. - Gli organi di amministrazione della Fondazione sono:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione. - Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire un Comitato di consulenza scientifica composto da medici, giuristi, sociologi, architetti, ingegneri, psicologi, economisti e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni localmente presenti o di altri enti di assistenza presenti nell’area allo scopo di ottenere una consulenza continuativa sulle proprie iniziative e sulla gestione della Fondazione.
Il Comitato di consulenza scientifica sarà convocato dal presidente del C. di A. o da due o più consiglieri con ordine del giorno specificante l’oggetto della consulenza richiesta e la documentazione relativa. - Il Consiglio di Amministrazione fino a che la Fondazione avrà riportato il riconoscimento da parte dell’autorità tutoria è composto dai tre membri di diritto a vita, mentre il Consiglio di Amministrazione una volta che la Fondazione abbia ottenuto il riconoscimento da parte dell’autorità tutoria, sarà composto da sette membri.
Sono membri di diritto a vita, il Prof. Terenzio Mingione, la Sig.ra Federica Nizzotti, il Prof. Danilo Giori.
In caso di decesso o di dimissioni di uno dei tre membri a vita come sopra del Consiglio, subentrerà la persona designata espressamente per iscritto dal dimissionario o, in mancanza di tale indicazione, da un nuovo membro designato di comune accordo dagli altri due consiglieri a vita tuttora in carica. In caso di mancato accordo si provvederà alla nomina del successore per cooptazione a maggioranza di componenti del Consiglio di Amministrazione.
Sono designati a far parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante, pro-tempore, del Comune di Boffalora Ticino e un rappresentante della Regione Lombardia.
I Consiglieri a vita e quello eletto dalla Regione Lombardia eleggono due membri, di cui uno i Consiglieri a vita ed uno il Consigliere eletto dalla Regione Lombardia, che entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica un quinquennio, alla scadenza del quale si provvede al rinnovo dei membri eletti e cooptati, i quali possono essere riconfermati. - Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica cinque anni. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere anche un vice Presidente al quale potranno essere delegati, all’atto dell’elezione, la direzione di progetti speciali, oppure altri ruoli direttivi e di controllo che spetteranno normalmente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.
Al Consiglio di Amministrazione spetta inoltre:
a) di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo;
b) di provvedere agli affari che gli siano sottoposti dal Presidente;
c) di autorizzare operazioni di straordinaria amministrazione;
d) di elaborare e decidere i programmi e le iniziative per la realizzazione dello scopo della Fondazione;
e) di deliberare infine le modifiche statutarie e l’estinzione o la trasformazione della Fondazione. - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all’anno, e straordinaria ogni qualvolta il Presidente ne venga richiesto da almeno tre membri dello stesso. La convocazione è fatta dal Presidente stesso, e in sua assenza o impossibilità, dal vice Presidente delegato, con invito scritto almeno otto giorni prima con l’indicazione dell’ordine del giorno.
- Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti la deliberazione si ritiene non adottata.
Per le deliberazioni di modifica statutaria ovvero di estinzione o di trasformazione della Fondazione occorre il voto favorevole dei 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione. - Al Presidente, ed eventualmente al vice Presidente delegato, spettano i poteri di ordinaria amministrazione sul patrimonio e nella gestione della Fondazione, nonché di curare l’esecuzione di programmi decisi dal Consiglio di Amministrazione ed in genere di tutte le deliberazioni assunte dal Consiglio stesso.
- Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e può delegare di volta in volta al vice Presidente o ad altro consigliere i suoi poteri di rappresentanza.
- I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di consulenza scientifica non percepiscono alcun compenso per le loro attività, salvo eventuali rimborsi di spese borsuali.
- L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio termina il 31 dicembre 1982.
- In caso di estinzione della Fondazione il residuo patrimonio attivo sarà devoluto gratuitamente al Pio Albergo Trivulzio di Milano, mentre per quanto riguarda i beni in Boffalora Ticino, al Comune di Boffalora Ticino.
- In deroga al presente Statuto la carica di Presidente della Fondazione Bignaschi sino al 31 dicembre 1986 sarà ricoperta dal Prof. Terenzio Mingione.
Firmato
Prof. Terenzio Mingione
Dott. Ernesto Vismara, Notaio